Tribunale di Treviso – Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e preclusione ex art. 45 l.f.

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Data di riferimento: 
22/05/2013

Tribunale di Treviso 22 maggio 2013 - Pres. Fabbro - Est. Casciarri.

Estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prima del fallimento – Apposizione del visto ex artt. 653 e 654 c.p.c. successivamente all’apertura della procedura – Opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento – Esclusione. 

Solo l’apposizione del visto di esecutività ex art. 647 c.p.c., previo controllo del giudice competente in ordine alla regolarità della notifica, spiega effetti extra processuali e rende quindi opponibile il decreto alla procedura fallimentare, sempre che si realizzi compiutamente prima del fallimento, maturando altrimenti la preclusione di cui all’art. 45 l.f. Dev’essere, pertanto, dichiarato inopponibile al fallimento ex art. 45 L.F. il decreto ingiuntivo dichiarato definitivo ex artt. 653 e 654 c.p.c. dopo l’apertura della procedura concorsuale, anche se l’estinzione del giudizio di opposizione è intervenuta in data anteriore. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]