Tribunale di Padova – Domanda di concordato: verifica del giudice delegato e del tribunale in merito all'esercizio del voto dei creditori ed al calcolo delle maggioranze. Condizione per l'inclusione dell'aggio tra i crediti concorsuali.

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Data di riferimento: 
03/04/2014

 

Tribunale di Padova 03 aprile 2014 – Pres. Est. Santiniello

 

Concordato preventivo – Giudice delegato -Verifica del voto e delle maggioranze – Potere discrezionale.

 

Concordato preventivo – Tribunale – Omologazione - Controllo della  regolarità del voto e delle maggioranze raggiunte – Accertamento solo incidentale – Verifica effettiva dei crediti nelle forme contenziose.

 

Concordato preventivo – Tribunale – Dichiarazione di improcedibilità – Autonoma indagine sulla votazione.

 

Fallimento e concordato preventivo – Aggio per la riscossione ed eventuale esecuzione esattoriale – Riconoscimento della natura concorsuale - Condizioni.

 

Nelle attribuzioni del giudice delegato, ex art. 176 L.F., rientra il potere di individuare i creditori aventi legittimazione al voto e gli importi dei relativi crediti sulla base dell’elenco dei creditori verificato dal commissario giudiziale, con la conseguenza che l’esercizio di tale potere discrezionale da parte del G.D., al fine dell’ammissione al voto e del calcolo delle maggioranze, non è subordinano all’esistenza di contestazioni da parte dei creditori e/o del debitore ma è esercitabile d’ufficio sulla base di elementi emersi nel corso dell’adunanza ex art. 174 L.F. o a seguito di segnalazione da parte del Commissario di questioni attinenti l’ammontare dei crediti e l’esistenza di cause di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il Tribunale in sede di omologazione, al fine di accertare che il relativo giudizio sia stato validamente instaurato ed indipendentemente quindi dall’esistenza di opposizioni, è tenuto al riesame officioso dei provvedimenti adottati dal G.D. ex art. 176 L.F. e al controllo delle operazioni di voto, così conglobandosi nel generale controllo della regolarità della procedura anche la verifica del raggiungimento delle maggioranze . Gli  accertamenti  svolti dal Tribunale, così come quelli del G.D., sono meramente incidentali e delibativi, essendo destinati solo al calcolo della maggioranze, e non pregiudicano quindi l’accertamento dei crediti, sia per l’ammontare sia per la loro natura, che trova svolgimento  nelle ordinarie forme contenziose. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Anche prima di dichiarare l’improcedibilità del concordato ex art. 179 L.F., il Tribunale deve compiere un’autonoma indagine in ordine al mancato raggiungimento delle maggioranze controllando esattamente, come è tenuto a fare nel giudizio di omologazione in sede di verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione, la legittimazione al voto, la legittimità dei  provvedimenti emessi dal G.D. e la regolarità della votazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il principio valido in sede fallimentare secondo il quale l’aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale può rivestire carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, e viceversa che una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei e non opponibili alla procedura concorsuale, trova applicazione anche nell’ambito del concordato preventivo in considerazione degli effetti protettivi collegati alla pubblicazione del ricorso ex art. 168 L.F., in base al quale “ i creditori per titolo o causa anteriori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore" (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]