Tribunale di Genova - Risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni.

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Data di riferimento: 
26/06/2015

 

Tribunale di Genova 26 giugno 2014 – Pres. Est. Davini

 

Concordato preventivo – Procedimento ex art. 186 L.F. - Non necessità della partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero e dei creditori concordatari – Ruolo del Commissario Giudiziale e del Liquidatore – Intervento dei terzi.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni  – Procedimento ex art. 186 L.F. - Ammissibilità – Assunzione degli obblighi da parte del terzo - Eccezione.

 

Concordato preventivo – Procedimento ex art. 186 L.F. - Risoluzione del concordato ed apertura della procedura fallimentare – Inadempimento di non scarsa importanza – Impossibilità di attuare i pagamenti previsti dal piano -  Convenienza per i creditori  della prosecuzione - Insussitenza.

 

Concordato preventivo – Procedimento ex art. 186 L.F. - Valutazione del giudice di merito oggettiva e non soggettiva.

 

Concordato preventivo – Procedimento ex art. 186 L.F. - Istanza di risoluzione – Decorrenza del termine annuale per la proposizione.

 

Concordato preventivo – Procedimento ex art. 186 L.F. - Risoluzione del concordato ed apertura della procedura fallimentare – Unitarietà delle due procedure – Decisione legata all'esito di ciascuna.

 

Il procedimento ex art. 186 L.F. per la risoluzione e l'annullamento del concordato non prevede la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero, nè sono parti vere e proprie dello stesso il Commissario Giudiziale e il Liquidatore nominato in sede concordataria. Tuttavia il Tribunale, nell'ambito dei propri poteri istruttori, può assumere informazioni e notizie dagli stessi, sentendoli in udienza ed acquisendo loro memorie. Nel procedimento, in analogia con l'art. 18 L.F., è ammissibile anche l'intervento adesivo (non perciò autonomo) di qualsiasi terzo interessato; non è in ogni caso richiesta la partecipazione al giudizio di tutti i creditori concordatari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L'attuale testo normativo dell'art. 186 L.F. consente, dal punto di vista letterale, la risoluzione  per inadempimento anche in ipotesi di concordato con cessione dei beni, ipotesi che la dottrina ha ravvisato in particolare nel caso di cessione con garanzia  di pagamento dei creditori in misura ed in tempi determinati.  Rispetto alla precedente versione di tale disposizione, rimane l'inapplicabilità della risoluzione nel caso in cui gli obblighi derivanti dal concordato siano stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai fini della risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni  e della conseguente apertura della procedura fallimentare non è necessario attendere la fine della liquidazione, laddove  emerga, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, che esso sia venuto meno alla sua funzione, essendo le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti risultate insufficienti a soddisfare una frazione non simbolica dei creditori chirografari ed integralmente i privilegiati. L'impossibilità  di addivenire ai pagamenti come previsti nel piano integra infatti un inadempimento di non scarsa importanza, a maggior ragione qualora la prosecuzione del concordato non sembri offrire migliori prospettive di soddisfazione per i creditori rispetto alla procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Per potersi pronunciare la risoluzione del concordato, l'inadempimento deve essere valutato solo da un punto di vista oggettivo, essendo irrilevante se vi sia o meno una colpa dell'imprenditore ammesso a quella procedura, ben potendo l'inadempimento essere stato causato da una impossibilità sopravvenuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione risevata)

 

Il dies a quo per il calcolo del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. 186 terzo comma L.F., deve proporsi il ricorso per la risoluzione del concordato va determinato caso per caso e non necessariamente si identifica con il compimento della vendita dei beni sociali da parte del liquidatore, che si pone solo come un momento intermedio, ma con il pagamento delle somme dovute ai creditori o con altre attività sostitutive espressamente previste nel piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Salvo che ci sia bisogno di una ulteriore istruzione, non è necessario scindere i due procedimenti, quello per la risoluzione del concordato e quello per la dichiarazione di fallimento,  essendo il procedimento unitario e decidibile, a seconda dell'esito (accoglimento di uno e  rigetto dell'altro, oppure accoglimento o rigetto di entrambi) con uno o due provvedimenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12879.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]