Corte di Cassazione - False comunicazioni sociali - Art. 223 co. 2 l.f. - art. 2621 c.c. - Punibilità del c.d. falso valutativo

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Data di riferimento: 
13/11/2015

Corte di Cassazione, 13 novembre 2015 - Pres. Aniello Nappi, rel. Paolo Antonio Bruno.

Fallimento - Fatti di bancarotta fraudolenta - Art. 223 co. 2 l.f. - Art. 2621 c.c. - Modifiche apportate dall'art. 9 legge 27.5.2015 n. 69 - Falso valutativo - Punibilità.

Nell'art. 2621 c.c. il riferimento ai "fatti materiali" quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]