Cassazione Civile – Estensione del fallimento alla società e agli altri soci illimitatamente responsabili di una società erroneamente iscritta nel registro delle imprese come ditta individuale – Riproposizione dell’istanza di fallimento rigettata.

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Data di riferimento: 
12/12/2014

 

Cassazione Civile, Sez. I, 12 dicembre 2014, n. 26209 – Pres.  Rordorf – Est. Di Amato.

 

Istanza di fallimento  - Rigetto – Riproposizione – Dichiarazione del fallimento – Ammissibilità.

 

Socio erroneamente ritenuto imprenditore individuale – Iscrizione nel registro delle imprese – Cessazione del rapporto sociale – Esclusione – Termine annuale ex art. 147 L.F. – Inapplicabilità – Soci di fatto illimitatamente responsabili  -  Estensione del fallimento .

 

Esistenza di un fondo comune tra eredi  – Partecipazione degli stessi a profitti e perdite -  Comportamento  come soci nei rapporti coi terzi -  Sussistenza di una società.

 

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento proposta da un creditore è privo di attitudine al giudicato  di modo che è possibile, non essendo configurabile una preclusione da cosa giudicata,  dopo il rigetto dichiarare il fallimento, d’ufficio o su istanza di un diverso creditore,  sulla base della medesima situazione, ovvero, su istanza di quello stesso creditore, sulla base di elementi sopravvenuti,  preesistenti ma non dedotti e anche di una prospettazione identica a quella precedentemente respinta.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’iscrizione del socio di una società di fatto nel registro delle imprese come ditta individuale, non comporta lo scioglimento o l’estinzione del rapporto sociale, né costituisce mezzo idoneo ad esteriorizzare la cessazione dell’attività dell’ente (seppure in concreto gestita da uno solo dei soci) al fine della decorrenza del termine annuale previsto dal primo comma dell’art. 147 L.F., sicché il fallimento del socio erroneamente ritenuto imprenditore individuale può essere senz’altro esteso in danno della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, senza che assuma rilevanza il rispetto del predetto termine.  (massima ufficiale)

 

Va affermata la sussistenza di una società tra eredi,  e non di una semplice comunione ereditaria, qualora  risulti l’esistenza di un fondo comune con comune partecipazione a profitti e perdite e laddove, anche verso l’esterno, essi si mostravano ed erano percepiti, nei rapporti con i terzi, come soci. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12911.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]