Corte di Cassazione – Fallimento di società di persone: obbligo di notificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’atto impositivo anche al socio fallito. Conseguenze della mancata notifica.

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Data di riferimento: 
18/03/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. trib. civ., 18 marzo 2016 n. 5384 – Pres. Bielli, Rel. Marulli.

 

Fallimento - Società di persone - Estensione ai soci illimitatamente responsabili – Agenzia delle Entrate - Atto impositivo – Credito anteriore o contemporaneo alla dichiarazione di fallimento – Notificazione da eseguirsi anche nei confronti dei soci – Inerzia degli organi fallimentari – Abilitazione dei soci all’impugnazione.

 

Fallimento - Società di persone - Agenzia delle Entrate – Atto impositivo - Inerzia degli organi della procedura - Notificazione al socio illimitatamente responsabile – Possibile esercizio del diritto di difesa – Notificazione al solo curatore – Validità legale dell’atto – Inesistenza o nullità – Esclusione.

 

In caso di fallimento delle società di persone e di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 L.F., l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio imposte dirette, emesso in conseguenza della rettifica dei redditi d’impresa conseguiti da detta società in un determinato anno, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo in ipotesi di inerzia degli organi fallimentari, non potendosi attribuire carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La notificazione dell’atto impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche nei confronti del socio fallito, strumentale ad attribuire al medesimo l’esercizio del diritto di difesa  solo in caso di inerzia degli organi della procedura, l’inosservanza di tale obbligo, nel caso che  tale atto sia stato comunque impugnato dal curatore fallimentare della società anche nella veste di curatore fallimentare del socio, non rende privo di valore legale l’atto impositivo in  ragione della sua mancata notificazione al socio, e, tanto meno, consente che ne sia dichiarata la nullità, o peggio l’inesistenza, e ciò in quanto la posizione del socio fallito resta comunque assorbita nel concorso concernente la società, onde risulta ugualmente soddisfatto  l’interesse del socio a poter far valere il proprio diritto di difesa (nello specifico la Corte, a seguito del ricorso proposto dall’Agenzie delle Entrare, ha, pertanto, cassato con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale competente per territorio, la sentenza della soppressa Commissione Tributaria Centrale che aveva avuto sede in quella regione, per avere la stessa deciso nel senso che l’omessa notifica al socio costituiva, pur in presenza dell’impugnazione del curatore della società, un’ ipotesi di inesistenza giuridica dell’atto impositivo, in quanto tale non sanabile ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016.pdf

 

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