Tribunale di Bologna – Fallimento: opposizione allo stato passivo proposto con riferimento ad un credito restitutorio nascente da inadempimento di un contratto di finanziamento ex D. Lgs. 123/1998.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/03/2016

 

Tribunale di Bologna 22 marzo 2016 - Pres., Est. Drudi.

 

Fallimento – Società di gestione di un Fondo rotativo - Opposizione allo stato passivo -  Credito da concessione di finanziamenti agevolati – Privilegio – Presupposti necessari per il riconoscimento.

 

Fallimento – Ammissione al passivo – Credito della società finanziatrice – Riconoscimento del privilegio - Requisito necessario – Revoca  dell’intervento di sostegno -  Ipotesi contemplate dall’ art. 9, quinto comma, D. Lgs. 123/1998 -  Altre ipotesi – Inammissibilità – Credito da inadempimento nel pagamento delle rate – Esclusione.

 

Al fine dell’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, proposta ai sensi dell’art. 98 L.F. da una società di gestione del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati, per essere stato il credito dalla stessa vantato nei confronti di una società fallita ammesso in via chirografaria anziché, come richiesto, in privilegio in quanto astrattamente rientrante tra gli interventi di sostegno pubblico alle imprese oggetto del D. Lgs. 123/1998, ai quali, ex art. 9, quinto comma, doveva essere riconosciuta natura privilegiata, è necessario che la circostanza che effettivamente quel credito  rientri in quell’ambito vada verificata in concreto con riferimento alla procedura amministrativa/contrattuale prevista e che inoltre risulti che, in sede di contratto, si sia fatto esplicito riferimento al decreto legislativo in questione.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Stante che il privilegio di cui all’art. 9, quinto comma del D. Lgs. 123/1998 è riconosciuto, ai sensi di tale norma di carattere eccezionale, in quanto tale soggetta al principio di stretta interpretazione, solo qualora il credito di rimborso dell’intervento di sostegno sia conseguente alla ”revoca” del beneficio per carenza dei requisiti per poter accedere all’agevolazione, per omessa od incompleta presentazione della documentazione richiesta o per abuso del finanziamento in ragione della deviazione dallo scopo e dalla struttura propria del credito agevolato, deve essere respinta l’opposizione proposta da una Società di gestione per essere il suo credito restitutorio stato ammesso al passivo fallimentare solo in chirografo, laddove trattasi di un diverso credito restitutorio, conseguente in particolare al mero inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento; inadempimento che, in conformità a quanto previsto da un’apposita clausola, aveva comportato la risoluzione di diritto di detto contratto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15238.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: