Corte di Cassazione – Revocabilità degli atti di disposizione posti in essere dal socio illimitatamente responsabile, fallito in estensione ai sensi dell’ art.147 L.F.. Interrogatorio formale e libero convincimento del giudice.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/08/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 agosto 2016 n. 16621 - Pres. Nappi, Rel. Terrusi

Fallimento – Socio illimitatamente responsabile – Azione revocatoria ex art. 69 L.F. -  Esperibilità da parte del curatore - Vantaggio per l’intero ceto creditorio.

Fallimento – Socio illimitatamente responsabile – Quota di comproprietà immobiliare – Vendita al coniuge - Azione revocatoria ex art. 69 L.F. – Inapplicabilità – Qualità di imprenditore commerciale – Requisito non presunto.

Interrogatorio formale – Mancata ed ingiustificata risposta – Ammissione automatica dei fatti dedotti – Esclusione – Libero convincimento del giudice – Necessario esame dell’intero quadro probatorio.

La legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniali compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile di società fallita compete anche al curatore di questa, poiché l’effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell’intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali del socio (conf. Cass. 15677 /2007, 1778/2013 e 1103/2016). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell'art. 69 L.F. la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, al quale sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 147 L.F.., in quanto tale estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio; né tale limitazione dell'applicabilità dell'art. 69 cit. può ritenersi irragionevole perché, mentre il coniuge dell'imprenditore, conoscendone lo stato d'insolvenza, non ne può ignorare la fallibilità, nel caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell'insolvenza della società (conf.  Cass. 5260/2012 e 6028/2014). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

A norma dell’art. 232 c.p.c., la mancata ed ingiustificata risposta ad un interrogatorio formale non produce l’effetto automatico di una ammissione dei fatti dedotti, ma concede solo al giudice la facoltà di considerarla tale solo dopo aver “valutato ogni altro elemento di prova”, ossia l’intero quadro probatorio, anche indiziario, acquisito al processo - conf. Cass. 9254/2006, 3258/2007 e 17719/2014 (nello specifico la Corte ha escluso che la mancata risposta, da parte del socio illimitatamente responsabile, fallito in estensione, all’interrogatorio formale volto a stabilirne la qualifica di imprenditore commerciale, potesse costituire in automatico conferma di tale circostanza). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160811184934.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: