Tribunale di Treviso – Concordato preventivo: previsione del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e commisurazione del diritto di voto loro spettante.

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Data di riferimento: 
15/09/2016

 

Tribunale di Treviso 15 settembre 2016 - Pres. Fabbro, Rel. Passarelli.

 

Concordato preventivo - Previsione della dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati – Soddisfazione non integrale - Diritto di voto – Commisurazione – Criterio suggerito dal tribunale.

 

In materia di concordato preventivo, la previsione della dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati comporta la necessità, ai sensi dell’art. 177, terzo comma, L.F., di commisurale il voto, cui detti creditori, non essendo soddisfatti integralmente a motivo del ritardo nel pagamento ed  essendo per tale aspetto equiparati ai chirografari, hanno diritto a quella parte residua di credito in relazione alla quale non opera la natura privilegiata, ovverosia alla perdita economica rappresentata dalla differenza tra il beneficio che i creditori  avrebbero conseguito in caso di pagamento immediato e quello conseguito con il pagamento dilazionato  (nello specifico il tribunale ha ritenuto che si sarebbe potuto utilizzare per tale quantificazione il criterio fondato  sulla differenza tra il costo del denaro che il creditore avrebbe dovuto sostenere per l’immediata disponibilità della somma a credito ed il tasso di interesse che era previsto che si doveva allo stesso  corrispondere allo scadere della dilazione). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160920093942_0.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: