Corte di Cassazione – Fallimento: condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale dell’imprenditore che ho optato per il regime di contabilità semplificata.

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Data di riferimento: 
28/12/2016

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 28 dicembre 2016 n. 55030 - Pres. Bruno, Rel. Scarlini. Fallimento –Imprenditore non “piccolo” – Opzione per il regime di contabilità semplificata – Mancata tenuta delle scritture contabili – Scopo – Impossibilità della ricostruzione del patrimonio – Reato di bancarotta fraudolenta documentale - Possibile condanna.

Fallimento – Imprenditore – Occultamento delle ragioni del dissesto – Mancata tenuta delle scritture contabili – Omessa collaborazione con il curatore – Bancarotta fraudolenta documentale –  Condanna – Ipotesi di bancarotta semplice - Esclusione.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ove il suo comportamento sia preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del suo patrimonio, l’inadempimento da parte dell’imprenditore “non piccolo”, esercitante una attività commerciale (come tale dichiarato fallito secondo il disposto dell’art.1 L.F. vigente all’epoca dei fatti) dell’obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. e ciò anche se lo stesso abbia optato per il regime di contabilità semplificata, essendo detto sistema operante solo a fini fiscali, ma non comportando per le imprese  minori alcun esonero dalla tenuta e conservazione del libro giornale, del libro degli inventari e di tutte le altre scritture richieste. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve considerare esente da vizi logici la decisione di non derubricare, come da  ricorso proposto dall’imputato a seguito di sua condanna per quel reato, la contestata bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 L.F.  a bancarotta semplice ex art. 217 L.F., in considerazione del fatto che il fallito aveva, in evidente e consapevole pregiudizio delle ragioni dei creditori, occultato le ragioni del  suo dissesto, omettendo la tenuta delle scritture contabili e non offrendo alcuna collaborazione al curatore nella ricostruzione della sua situazione patrimoniale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170116152821.PDF

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: