Tribunale di Milano – Il beneficio dell'esdebitazione non può essere riconosciuto in caso di condanna dei ricorrenti per bancarotta fraudolenta anche se conseguente a patteggiamento. Decisione sulle spese del giudizio.

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Data di riferimento: 
29/02/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 29  febbraio 2024 – Pres. Laura De Simone, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Francesco Pipicelli.

Fallimento – Chiusura della procedura – Proposizione del ricorso per il riconoscimento dell'esdebitazione – Ricorrenti colpevoli di  condotte distrattive -  Intervenuta condanna degli stessi per bancarotta fraudolenta – Sentenza patteggiata e non intervenuta a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato – Irrilevanza – Condizioni entrambe ostative all'ottenimento di quel beneficio - Decisione sulle spese del giudizio.

Ai sensi della legge fallimentare ratione temporis applicabile, la sentenza di patteggiamento, parificata dall’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ad una sentenza di condanna, anche a seguito delle modifiche a tale disposizione apportate dalla c.d. riforma Cartabia, non rileva nel contesto di cui all’art. 142, primo comma n. 6, L.F. come elemento probatorio della colpevolezza dei ricorrenti, quanto quale elemento della fattispecie preclusivo, laddove non sia intervenuta la riabilitazione, al riconoscimento, una volta intervenuta la chiusura della procedura fallimentare, dell'esdebitazione a favore degli stessi [nello specifico il Tribunale nell'escludere che per tale motivo i ricorrenti potessero ottenere quel beneficio, vieppiù anche in quanto avevano, come da previsione del comma n.5), aggravato il dissesto omettendo di chiedere il proprio fallimento allorquando il peso dei debiti erariali e previdenziali non era più sostenibile e avevano altresì compiuto un’operazione sostanzialmente distrattiva del patrimonio sociale, ha, pur tuttavia, ciò nonostante, ritenuto che sussistessero giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite sostenute da INPS ed INAIL, creditori opponenti non integralmente soddisfatti, in quanto la mancata concessione risiedeva in ragioni completamente diverse da quelli stessi dedotte  e attinenti alla circostanza relativa al mancato pagamento integrale  dei loro crediti, ragioni che di per sé non avrebbero determinato alcun ostacolo alla concessione], (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-22-febbraio-2024-pres-de-simone-est-rossetti

[con riferimento al fatto che è irrilevante al fine di escludere l'accesso all'esdebitazione l'essere stato il ricorrente condannato per bancarotta fraudolenta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti anziché con sentenza emessa a seguito di dibattimento o giudizio abbreviato, cfr. in questa rivista: Tribunale Milano, 01 Febbraio 2018https://www.unijuris.it/node/4123].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: