Tribunale di Treviso – Impossibilità per i debitore di rinunciare, una volta avviata, alla procedura di liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter e seguenti della Legge 3/2012.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/06/2017

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 22 giugno 2017 – Giudice Caterina Passarelli.

Legge 3/2012, artt. 14 ter e seguenti - Procedura di liquidazione dei beni – Giudice - Decreto di apertura –  Debitore - Possibilità della successiva rinuncia – Esclusione – Interessi dei creditori – Prevalenza.

Seppure la scelta di fare ricorso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter della Legge 3/2012 quale alternativa alla proposta di composizione della crisi possa essere rimessa al debitore, si deve ritenere che la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di quel procedimento non consenta, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, allo stesso debitore di liberamente rinunciarvi, stante che la legge non prevede la possibilità di revocare detto decreto e che la fase esecutiva che  a tale provvedimento consegue rimane, ai sensi del quarto comma dell’ art. 14 quinquies, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Peraltro, sotto altro profilo, va considerato che gli interessi sottesi a tale procedura, principalmente collegati al soddisfacimento di tutti i creditori secondo la regola della par condicio, non possano, nell’esclusivo interesse del debitore, cedere rispetto ad una personale contraria valutazione di convenienza dallo stesso effettuata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2022%20giugno%202017.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: