Corte di Cassazione (11962/2018) - Leasing, risolto prima della dichiarazione di fallimento e determinazione dell'equo compenso per l’uso della cosa in sede di verifica dello stato passivo.

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Data di riferimento: 
16/05/2018

Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2018, n. 11962. Pres. Genovese Francesco A. Rel. Loredana Nazzicone.

Accertamento del passivo – Risoluzione del contratto di leasing precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l’uso della cosa - Determinazione - Potere del giudice delegato – Sussistenza.

In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, rientra nei poteri del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25, comma 1, n. 8), e 92 e ss. l.fall., provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa ex art. 1526, comma 1, c.c. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19955

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: