Corte di Cassazione (1414/2020) – Revocabilità di una concessione di ipoteca per debito scaduto per inapplicabilità del disposto dell'art. 2901, terzo comma, c.c.

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Data di riferimento: 
22/01/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -3, 22 gennaio 2020, n. 1414 - Pres. Raffaele Frasca , Rel. Marco Dell'Utri.

Concessione di ipoteca per debito scaduto - Revocabilità - Negozio non dovuto ma fondato sulla libera determinazione del debitore.

L'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto. Tale ultima disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23211.pdf

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