Corte di Cassazione (5618/2020) – Incameramento da parte dello Stato ai sensi della disciplina denominata “Fondo unico di giustizia” delle somme non potute assegnare da parte della procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
28/02/2020

Corte di Cassazione, Sez.I civ., 28 febbraio 2020, n. 5618 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Riparto – Creditori irreperibili o non presentatisi - Somme non riscosse – Art. 117, terzo comma, L.F., versione anteriore alla riforma 2006 - Deposito presso istituto designato –Incameramento da parte dello Stato ex L. n. 181 del 2008, art. 2, comma 2 – Somme non nella disponibilità della procedura e del fallito.

Il senso normativo dell’ultimo periodo, terzo comma, dell’art.117 L.F., nella versione anteriore alla riforma del 2006, laddove disponeva “Il certificato di deposito vale quietanza”, non poteva che sottintendere che l’avvenuto deposito presso l’istituto designato valeva come distribuzione delle somme ai singoli creditori quando questi non si fossero presentati ovvero fossero rimasti irreperibili, vale a dire che il deposito delle somme non potute assegnare da parte della procedura fallimentare veniva ad innestare un rapporto contrattuale diretto tra i creditori, non presentatisi o irreperibili, e l’istituto depositario avente la medesima forza liberatoria di cui al deposito previsto dall’art. 1210 c.c., ragion per cui le somme rimaste non riscosse e depositate si doveva ritenere che non facessero più parte della massa attiva fallimentare e non fossero più nella disponibilità degli organi della procedura e, prima di ogni altra cosa, non nella disponibilità del debitore ex fallito [nello specifico la Corte ha confermato la decisione cui era pervenuto il Tribunale che aveva affermato che la disciplina dettata dalla L. n. 181 del 2008, art. 2, comma 2, intitolata “Fondo unico di giustizia ", aveva giustamente comportato il venir meno del diritto dei creditori irreperibili alla corresponsione delle somme loro destinate, come depositate ai sensi dell’art. 117, terzo comma, nella versione ante 2006, L.F., e la conseguente automatica apprensione delle stesse al bilancio dello Stato a prescindere dal decorso dell’ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di quelli stessi creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23365/CrisiImpresa

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2019, n. 4514 https://www.unijuris.it/node/4875]

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