Tribunale di Ancona – Fallimento: legittimazione del curatore a proporre istanza di conversione di beni immobili del fallito, oggetto di sequestro penale preventivo, nel loro valore in denaro al fine di poterne effettuare la vendita.
Tribunale di Ancona, Sez. Penale, 08 febbraio 2022 – Pres. Rel. Edi Ragaglia, Giud. Pietro Merletti e Francesca Pizìi.
Fallimento – Antecedente sequestro penale preventivo di beni immobili – Curatore – Istanza di dissequestro – Inammissibilità - Prevalenza delle misure cautelari reali - Istanza di conversione in denaro – Fine di avviare una vendita competitiva – Accoglibilità – Limiti - Trasferimento del vincolo cautelare dal bene al ricavato.
Stante il principio di prevalenza delle misure cautelari reali e della disciplina della tutela dei terzi rispetto alle procedure concorsuali, si deve ritenere escluso che possa disporsi il dissequestro dei beni immobili oggetto di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 53 e 19 del D.Lgs n. 231/01 come disposto anteriormente al fallimento di una società indagata di reato in vista della loro confisca obbligatoria quale profitto della sua perpetrazione; pur tuttavia si deve ritenere che nulla si possa obiettare circa la legittimazione del curatore a proporre istanza di conversione degli stessi nel loro valore al fine di avviare ai sensi dell'art. 105 L.F. una procedura competitiva in vista della vendita di un'azienda di cui gli stessi risultano far parte; ciò specie se si tratti di beni soggetti a deprezzamento, se non si tratti di beni in sé pericolosi o di cui sia vietata l’alienazione a terzi e se non ci sia il rischio che l’autore dell’illecito ne possa rientrare in possesso e ciò, a maggior ragione, in quanto allo stesso curatore sarebbe persino possibile proporre richiesta di revoca e impugnazione dei provvedimenti cautelari reali anche nell’ipotesi che gli stessi siano stati disposti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27103.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-31-gennaio-2022-pres-est-ragaglia
[il Tribunale ha al riguardo sottolineato che il principio della prevalenza della misura cautelare del sequestro ai fini della futura confisca obbligatoria è stato da ultimo ribadita anche nell'art. 317 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa, ancorché non ancora entrato in vigore, che all'art. 320 prevede espressamente la legittimazione del curatore alla richiesta di riesame, appello e ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro e le relative ordinanze, sancendo il principio della prevalenza delle misure cautelari e reali e della disciplina della tutela dei terzi contenute nel Libro I, titolo IV, del D. Lgs. n. 159/2011 rispetto alle procedure concorsuali, quanto al sequestro preventivo penale strumentale alla confisca disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. (tra cui rientrano i sequestri per responsabilità degli enti), escludendola solo per il sequestro preventivo penale “impeditivo” (art. 321, comma 1, c.p.p.) e per il sequestro penale conservativo (art. 316 c.p.p.)].
[con riferimento alla facoltà per il curatore di richiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca anche se adottati nei confronti del fallito non solo successivamente, ma anche precedentemente alla dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 13 novembre 2019, n. 45936 https://www.unijuris.it/node/4937]