Trib.Novara - Onere della prova del rapporto di conto corrente e del saldo passivo e produzione degli ultimi estratti conto.

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Data di riferimento: 
11/05/2010

Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Conto corrente bancario - Prova del credito della banca - Prova del rapporto - Produzione degli estratti conto - Inidoneità - Prova del saldo - Ricostruzione del conto - Produzione di tutti gli estratti conto - Necessità.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Produzione di documenti non prodotti in sede di domanda di ammissione al passivo - Ammissibilità.

Compete al creditore l'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario dal quale è sorta la posta a suo credito e tale prova non può essere data mediante la semplice produzione degli estratti conto che sono semplici documenti contabili di parte che riassumono sinteticamente ed unilateralmente l'andamento del rapporto senza provarne l'esistenza. Questa considerazione è ancor più valida nel caso in cui gli estratti conto riportino solo i dati riassuntivi degli ultimi mesi rendendo in tal modo impossibile determinare se e come si siano formate le poste conclusive a debito del correntista. (fb) (riproduzione riservata)

In sede di opposizione allo stato passivo il creditore potrà integrare la prova del proprio credito eventualmente producendo i documenti che non abbia provveduto a produrre in sede di domanda di insinuazione al passivo. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]