Corte d'Appello di Salerno – Liquidazione giudiziale: presupposto sufficiente a legittimare il cessionario di crediti in blocco a richiedere l'apertura della procedura nei confronti del debitore ceduto.
Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 19 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Aldo Gubitosi, Cons. Rel. Francesco Bruno, Cons. Giuliana Giuliano.
Liquidazione giudiziale – Domanda di apertura da parte di un creditore – Legittimazione dell'istante - Accertamento solo sommario che il tribunale deve eseguire.
Banca cessionaria di crediti in blocco – Domanda di liquidazione giudiziale del debitore ceduto – Prova della legittimazione dell'istante - Avvenuta pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale – Presupposto sufficiente – Fondamento.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non presuppone, analogamente a quanto avveniva per la dichiarazione di fallimento, un accertamento definitivo del credito azionato, come riservato al procedimento di accertamento del passivo, dato che l'autorità giudiziaria adita in quella fase è deputata ad effettuare solamente un accertamento incidenter tantum in merito alla pretesa del creditore, che può non accogliersi solo se, sulla base di semplici e rapite verifiche, risulti l'inesistenza del credito o il difetto di titolarità in capo all'istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) In caso di cessione a banche di crediti, la pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del TUB sostituisce la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto, atteso che, mentre la disciplina ordinaria richiede al cessionario di dimostrare quelle circostanze, la disciplina speciale richiede solamente che fornisca la prova della pubblicazione che, in caso di cessione in blocco, riporti l'indicazione per categorie dei crediti ceduti, essendo ciò sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Pertanto in un'ipotesi di quel tipo la legittimazione attiva del cessionario dei crediti a richiede l'apertura della liquidazione giudiziale si deve ritenere adeguatamente provata mediante la produzione della Gazzetta Ufficiale contenente la descrizione dei crediti ceduti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-salerno-19-aprile-2024-pres-gubitosi-est-bruno
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 15 gennaio S2015, n. 576 https://www.unijuris.it/node/2708 e Cassazione civile, sez. VI, 14 Marzo 2016, n. 5001https://www.unijuris.it/node/3947].