Trib. Novara-Ammissione al passivo di credito previdenziale tramite concessionario e necessaria produzione del titolo esecutivo.

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Data di riferimento: 
11/05/2010

Tribunale di Novara, 11 maggio 2010 - Est. Guendalina Pascale.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Domanda di ammissione al passivo - Termine per la presentazione - Computo del periodo feriale - Necessità.

Domanda di ammissione al passivo - Credito tributario - Notifica del ruolo - Non necessità.

Domanda di ammissione al passivo - Credito previdenziale - Titolo fondante - Titolo esecutivo - Produzione - Necessità.

Nel computo del termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, legge fallimentare per la presentazione delle domande di ammissione al passivo si deve tenere conto anche della sospensione feriale dei termini. (fb) (riproduzione riservata)

Non è necessaria la notifica del ruolo ai fini della ammissione al passivo del credito tributario indicato nella cartella esattoriale. (fb) (riproduzione riservata)

A differenza di quanto avviene per i crediti tributari - per i quali l'iscrizione a ruolo determina il sorgere dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 88 d.lgs. n. 46/1999 - per quelli previdenziali, il titolo su cui si fonda il credito è necessariamente costituito da un titolo esecutivo emesso prima della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. citato e che deve necessariamente essere prodotto. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]