Tribunale di Pistoia - Libero professionista con debiti promiscui e diritto di accesso al concordato minore, non alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e ss. CCII.

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Data di riferimento: 
13/12/2022

Tribunale Pistoia, 13 Dicembre 2022. Est. Garofalo.

Libero professionista – Debiti di orgine promiscua – Legittimazione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e ss. CCII – Esclusione – Proponibilità del concordato minore ex art. 74 CCII – Sussistenza

L’istante libero professionista (nel caso, architetto) che abbia maturato debiti che discendono dall'attività professionale svolta e debiti assunti quale consumatore, non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti riservata al consumatore sovraindebitato (art. 67 e ss, CCII) ma deve invece essergli riconosciuta la legittimazione attiva a proporre il concordato minore, deponendo in tal senso l'art. 74 c. 1 CCII che, ammettendo a tale procedura “tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all 'art. 2 c. l lett. c)”, esclude solo il consumatore, cioè il sovraindebitato che non ha debiti che discendono dall'attività di impresa o professionale svolta.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28814.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza