SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE - APPLICAZIONI DEGLI ARTT. 65 E 67 L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/11/2007

Applicazione degli artt. 65 e 67 L.F. - Prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

I pagamenti delle rate di mutuo scadenti successivamente alla dichiarazione di fallimento ed effettuati in via anticipata in base alla previsione contrattuale vanno revocati ex. art. 65 L.F. e non ex art. 67 L.F.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Sent. Trib. Udine 15.11.2007.pdf74.75 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]