Tribunale di Bergamo – E' inammissibile (non necessaria) la domanda di esdebitazione del consumatore il cui piano di ristrutturazione, come omologato, prevedente una soddisfazione parziale dei debiti, sia stato completamente eseguito.

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Data di riferimento: 
01/06/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ. - Procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata, 01 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Angela Randazzo.  

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Piano prevedente l'adempimento solo parziale dei debiti – Omologazione – Esecuzione completa – Domanda del debitore di esdebitazione – Inammissibilità – Fondamento.

Stante che il piano del consumatore di ristrutturazione dei debiti ha contenuto libero e la sua concreta realizzazione può pertanto prevedere la dilazione, la falcidia o la soddisfazione solo parziale dei debiti, deve ritenersi che, laddove omologato, la sua completa esecuzione determini automaticamente l'inesigibilità dei debiti non soddisfatti sin dal momento dell'adempimento del debito ristrutturato, onde, se i creditori riceveranno meno di quel che avrebbero dovuto ottenere in forza del rapporto ab origine costituito non potrà parlarsi di adempimento parziale, per cui l'eventuale richiesta del debitore ai sensi degli artt. 278 e 283 C.C.I. di una pronuncia costitutiva di esdebitazione non potrà trovare accoglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29510.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-1-giugno-2023-est-randazzo 

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza