Corte di Cassazione (31702/2023) – Bancarotta fraudolenta per distrazione: accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico tramite la valorizzazione degli indici di fraudolenza.

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Data di riferimento: 
20/07/2023

Cass., Sez. V, 20 luglio 2023, n. 31702, Pres. Sabeone, Est. De Marzo

BANCAROTTA – Bancarotta fraudolenta per distrazione – Elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e dolo generico – Indici di fraudolenza.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili principalmente: nella condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo ad eventuali interessi dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte; nell’estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto ai canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari per dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell’impresa e, dall'altro, all’accertamento della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Massima Ufficiale

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: