Corte di Cassazione (27590/2023) – La formazione del giudicato nel giudizio per l'accertamento tra le parti dell'esistenza di un credito assorbe gli effetti di qualsiasi anteriore pattuizione ostativa della presentazione di un'istanza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 settembre 2023, n. 27590 – Pres. Madga Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.
Fallimento – Pactum de non exequendo –Stipulazione anteriore al passaggio in giudicato del provvedimento che accerta la sussistenza di un credito - Irrilevanza ai fini della proponibilità di un'istanza di fallimento – Fondamento.
Il patto tra creditore e debitore in forza del quale il primo si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. pactum de non exequendo), qualora sia stipulato prima della formazione del giudicato nel giudizio avente a oggetto l'accertamento tra le parti del credito medesimo, è destinato ad essere assorbito dal giudicato, sicché dopo tale momento diventa automaticamente inefficace, tanto da rendere possibile, per il creditore munito del titolo definitivo, proporre istanza di fallimento del debitore. ( Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-29-settembre-2023-n-27590-pres-cristiano-est-perrino
[in tema di intangibilità di un giudicato, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2023, n. 4632 https://www.unijuris.it/node/6815].