Trib. Terni -Sospensione dei termini e deposito della domanda di insinuazione e del progetto di stato passivo: inapplicabilità

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Data di riferimento: 
16/09/2010

Tribunale di Terni, 16 settembre 2010 - Est. Paola Vella.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Domande di ammissione allo stato passivo - Progetto di stato passivo - Deposito - Applicabilità della sospensione feriale dei termini - Esclusione.

Al deposito delle domande di ammissione allo stato passivo e del progetto di stato passivo non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/69. Depongono in tal senso le seguenti considerazioni: a) per presentare la domanda non è necessaria la difesa tecnica; b) il termine per la presentazione della domanda non è un termine processuale ma di decadenza; c) esso si calcola a ritroso dall'udienza di discussione dello stato passivo, sicchè, dovendo quest'ultima tenersi a sua volta entro il termine perentorio di centoventi giorni (o, solo in casi particolari, centottanta) dalla dichiarazione di fallimento, si avrebbe una eccessiva compressione dello spazio di difesa; d) non potendo la sospensione operare per i crediti di lavoro, si avrebbe una compromissione del principio del contraddittorio incrociato ovvero una disparità di trattamento dei creditori. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]