Corte di Cassazione (1296/2025) - Liquidazione coatta amministrativa: il commissario è tenuto a presentare le dichiarazioni IRAP esclusivamente con riferimento al valore della produzione netta realizzato durante l'esercizio provvisorio.

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Data di riferimento: 
20/01/2025

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 20 gennaio 2025, n. 1296 – Pres. Andreina Giudicepietro, Rel. Gian Paolo Macagno.

Liquidazione coatta amministrativa - Esercizio provvisorio - Valore della produzione netta realizzato in tale ambito – Assoggettabilità a IRAP - Proventi eventualmente realizzati in sede liquidatoria - Vendita di cespiti – Esclusione da detta imposta – Fondamento.

In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997. (Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte ha cassato con rinvio la decisione della Commissione Tributaria Regionale in quanto, non applicando tale principio, aveva omesso di verificare se le operazioni compiute dal Consorzio in liquidazione coatta amministrativa ritenute imponibili facessero parte dell’esercizio provvisorio o dell’attività liquidatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32811/CrisiImpresa?Liquidazione-coatta-amministrativa%2C-esercizio-provvisorio-e-valore-della-produzione-netta-ai-fini-IRAP#google_vignette

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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