Tribunale di Napoli - Composizione negoziata: la prospettata vendita di un complesso immobiliare su cui si sia svolta l'attività aziendale non rientra tra gli atti per il cui compimento si rende necessaria l'autorizzazione del tribunale.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 07 maggio 2025 – Giudice delegato Francesco Paolo Feo.
Composizione negoziata – Vendita immobiliare – Atto di straordinaria amministrazione che richiede che l'esperto ne sia informato per iscritto – Differenza rispetto alla cessione di azienda o di uno o più dei suoi rami- Necessario in quel caso per addivenirvi dell'autorizzazione del tribunale.
Laddove nel corso della composizione negoziata come avviata l'imprenditore formuli un'istanza di autorizzazione alla vendita di un immobile che risulti funzionale al risanamento, ma rappresenti che la stessa è stata concepita come autorizzazione alla vendita di un ramo d'azienda perché in sostanza con la prospettata vendita dell'immobile tale ramo verrebbe dismesso, si deve ritenere che non risulti necessario ottenere l’autorizzazione del tribunale exart. 22, lett. d), C.C.I. essendo la stessa prevista, agli effetti richiamati da detta disposizione (in particolare, inapplicabilità del disposto dell'art. 2560 c.c. ma configurabilità del verificarsi di quelli di cui all'art. 2112 c.c.) solo in relazione alla cessione di azienda o di rami della stessa; ciò in quanto la cessione di un cespite immobiliare costituisce invece un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, per il quale l’art. 21, comma 2. C.C.I. prevede solo che, nel caso se ne prefiguri il compimento, l’esperto ne debba esser informato per iscritto, ai fini di cui al comma 3 della medesima disposizione che prevede che tale atto possa essere eventualmente segnalato all'imprenditore stesso e all'organo di controllo come rischioso perché in grado di poter arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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