Tribunale di Rimini – Esdebitazione dell’incapiente: ammissibilità della proposizione di una domanda congiunta da parte di due coniugi laddove risultino conviventi e l’origine del sovraindebitamento risulti comune.

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Data di riferimento: 
24/07/2025

Tribunale Ordinario di Rimini, 24 luglio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Maria Carla Corvetta.

Esdebitazione dell’incapiente – Domanda congiunta proposta da due coniugi conviventi ex art. 66 C.C.I. – Sovraindebitamento di origine comune – Ammissibilità – Fondamento.

È ammissibile la proposizione congiunta di una domanda di esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 C.C.I da parte di due soggetti, entrambi residenti nell’ambito del medesimo Tribunale, laddove risultino tra loro legati da un rapporto di famiglia (nello specifico, di due coniugi conviventi) e l’origine del sovraindebitamento risulti essere comune, con conseguente possibilità di applicazione, pur in assenza di esplicito richiamo in seno alla disciplina dell’istituto che in questo caso viene in rilievo, dell’art. 66 C.C.I., ciò per evidenti ragioni di economia processuale e contenimento delle relative spese. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33528/CrisiImpresa?Esdebitazione-dell%E2%80%99incapiente-e-domanda-congiunta-ex-art.-66-CCII

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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