Tribunale di Forlì – Considerazione in tema di esdebitazione del sovraindebitato incapiente in particolare per quanto concerne i debiti che, anche in quella ipotesi, non possono essere dichiarati inesigibili.
Tribunale Ordinario di Forlì, Sottosez. II civ. – Procedure concorsuali, 24 luglio 2025 – Giud. Maria Cecilia Branca.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Ricorrenza dei necessari presupposti, in particolare quello della meritevolezza – Dichiarazione di inesigibilità dei debiti anteriori – Limiti entro i quali può però essere riconosciuta – Fondamento.
Può essere accolta in presenza dei necessari presupposti la domanda di esdebitazione ex art. 283 C.C.I. del sovraindebitato incapiente, in particolare in assenza di atti in frode e in mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, anche se lo stesso indebitamento derivi, come nello specifico, da una pregressa attività imprenditoriale e anche se la debitrice, affetta da problemi oncologici che ne hanno ridotto la capacità lavorativa poi intrapresa, destini mensilmente una piccola cifra della sua già modesta e non continuativa retribuzione, appena sufficiente al suo mantenimento, ad una attività di gioco online, laddove possa escludersi con ragionevole certezza che tale abitudine abbia inciso o determinato il sovraindebitamento, essendo temporalmente successiva e, pertanto, non correlabile all’insorgere di quello. Pur tuttavia, alla luce del disposto dell’art. 278, comma 7, lett. b), C.C.I., stante che il d.lgs. 136/24 ha modificato l’impianto degli artt. da 278 a 281, rendendoli applicabili anche al procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente,deve ritenersi che i debiti anteriori possano, anche in quel caso e in tutti quelli della specie, essere dichiarati inesigibili solo entro in limiti previsti da quella disposizione, escludendo pertanto eventualmente dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estintii. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
