Tribunale di Nocera Inferiore – Concordato minore: relativamente ai crediti della cui riscossione deve occuparsi l’Agenzia Entrate Riscossione l’espressione del voto si deve considerare di competenza dell’ente titolare degli stessi.

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Data di riferimento: 
27/08/2025

Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I civ., 27 agosto 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Pasquale Velleca.

Concordato minore – Proposta riferita ai crediti iscritti a ruolo - Manifestazione del voto – Competenza dell’Agenzia Entrate Riscossione – Esclusione – Sussistenza della titolarità in capo all’Ente impositore – Fondamento.

In sede di concordato minore, relativamente ai crediti affidati al concessionario per la riscossione, la manifestazione del voto deve provenire non già da quest’ultimo ma dall’ente titolare del credito, al quale la proposta ed il decreto di apertura della procedura dovranno essere trasmessi, posto che l’Agenzia Entrate Riscossione non ha la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve soltanto curare l’esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant’altro implicato dalla valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria della proposta del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33626/CrisiImpresa?Agenzia-Entrate-Riscossione%3A-legittimazione-al-voto-nel-concordato-minore

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza