Tribunale di Lanciano – Composizione negoziata: presupposti perché l’Esperto possa essere chiamato, e pertanto autorizzato, a svolgere attività conclusive anche oltre il termine di durata della procedura.
Tribunale di Lanciano, Volontaria giurisdizione affari concorsuali, 29 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Giudice designato Chiara D’Alfonso.
Composizione negoziata - Misure protettive - Misure cautelari - Termine.
Composizione negoziata – Termine di durata – Possibilità che l’Esperto possa essere autorizzato a svolgere attività conclusive anche dopo tale scadenza - Necessità che vengano considerate come rientranti nell’ambito dell’incarico conferitogli.
Nell'ambito della composizione negoziata le istanze per ottenere misure cautelari possono essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive e xart. 19, co. 1 CCI, contestualmente alla richiesta di nomina dell'Esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvissute. Esse possono essere concesse anche oltre il limite di 240 giorni, ma purchè entro il termine massimo di dodici mesi ex art. 8 CCI, a condizione che si tratti di provvedimenti specifici (e non generalizzati) nei confronti di destinatari determinati.
In tema di composizione negoziata, alla luce del disposto dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo. C.C.I. come introdotto dal D. Lgs. 136/2024 , si deve ritenere rientrino nell’ambito dell’incarico conferito all'Esperto, e ne possa essere pertanto autorizzato lo svolgimento anche una volta decorso il termine di durata della composizione negoziata ed in attesa della sua conclusione ex art. 23 C.C.I., eventuali attività conclusive, in presenza di accordi in corso di definizione o di una transazione fiscale in deliberazione e/o in caso di necessità di completare, come nello specifico, l’esecuzione di pagamenti con l’utilizzo di somme rinvenute dalla vendita di un asset aziendale ai sensi dell’art. 22 C.C.I. In tal caso le attività richieste rientrano nel perimetro dell'incarico originario e non costituiscono autonoma attività professionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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