Tribunale di Nola - Esdebitazione del sovraindebitato ex art. 283 C.C.I.: considerazioni in tema di requisito della meritevolezza e di criteri di riscontro della situazione di incapienza.
Tribunale di Nola, Sez. II civ. – Ufficio procedure concorsuali, 23 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Rosa Paduano.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Codice della crisi - Art. 283 come risultante dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 136/2024 - Presupposti per il riconoscimento della sussistenza del requisito della meritevolezza – Circostanze ostative – Differenza rispetto alla precedente previsione di cui alla l. 3/2012.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Valutazione da compiersi dal giudice per riconoscere la ricorrenza di detta situazione – Necessario riferimento non solo alla situazione attuale ma anche a quella futura – Utilità la cui presenza costituisce ragione ostativa.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Titolarità di redditi in capo a quel soggetto – Sopravvenuta specificazione da parte del legislatore delle modalità di riconoscimento anche in quel caso dell’incapienza – Necessaria autonoma valutazione da parte del giudice nel caso ricorra una diversa situazione.
In relazione al requisito della meritevolezza richiesto ai fini dell’accesso all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, il comma 7 dell’art. 283 C.C.I. chiarisce che al fine di compiere la relativa valutazione il giudice, “assunte le informazioni ritenute utili”, verifica “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”. Rilevano ai fini della valutazione del presupposto soggettivo della colpa grave i parametri delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni come, alla luce di un approccio non punitivo ma di ragionevolezza sociale, esigibile anche da soggetti mediamente accorti o scarsamente consapevoli; mentre il compimento di atti di frode o il dolo - id est assunzione di debiti nella consapevolezza di non poterli adempiere - rende il debitore immeritevole del beneficio, a prescindere da ogni indagine sulle motivazioni o sulle circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’obbligazione; appare pertanto chiaro come, diversamente dalla “meritevolezza” come declinata nella legge n. 3/2012, attualmente e conformemente alla declinazione del requisito nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, ricorra un’attenuazione del rigore del precedente regime, ove l’accesso al piano del consumatore e la concessione di quel beneficio potevano essere impedite dalla colpa, anche lieve, del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La valutazione dell’incapienza del debitore deve essere svolta non solo con riferimento all’attualità, ma anche e soprattutto in una prospettiva futura; le utilità, la cui assenza è richiesta ai fini della concessione del beneficio, ed il cui sopravvenire nei successivi tre anni determina, a date condizioni, la persistenza dell’obbligo di pagamento, potranno consistere in beni, mobili o immobili, in crediti, anche futuri, nei vantaggi che possono conseguire al proficuo esercizio di azioni; ne restano, invece, esclusi i finanziamenti, per espressa previsione del comma 1 dell’art. 283, in ragione degli obblighi restitutori che conseguono alla loro concessione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A differenza della disposizione anteriore al c.d. correttivo ter del settembre dell’anno 2024, il legislatore ha specificato le modalità di valutazione dell’incapienza, soprattutto in presenza, in capo al debitore, della titolarità di redditi, quest’ultima di per sé non ostativa alla concessione del beneficio, specificando che deve considerarsi incapiente anche il debitore titolare di un reddito che, al netto delle spese di produzione del reddito e di mantenimento, da calcolarsi su base annua, non sia in grado di fruire di somme di denaro o beni di importo e/o valore superiore “all’assegno sociale, aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”. Nel caso non ricorra tale ipotesi che determina che l’incapienza risulta riconoscibile ex lege e, pertanto in presenza di redditi maggiori, spetta al giudice valutare, caso per caso e con congrua motivazione, anche in considerazione delle condizioni personali del ricorrente e del contributo stabile offerto da altri conviventi, se ed in che misura elevare la soglia reddituale che consente l’accesso alla procedura, ove ritenga che il surplus sia comunque occorrente al mantenimento del debitore e del nucleo familiare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento in particolare alla terza massima, ma non solo, cfr. in questa rivista: Tribunale di Avellino, 09 gennaio 2025 https://www.unijuris.it/node/8375 e in tema di rapporto con la liquidazione controllata per quanto concerne i presupposti necessari per l’esdebitazione dell’incapiente: Tribunale di Ferrara, 05 novembre 2024 https://www.unijuris.it/node/8094].
