Tribunale di Bari – Concordato minore: considerazioni in tema di corretta formazione delle classi e di previsione di un fondo rischi volto a fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche o l’emergere di altre sopravvenienze passive.
Tribunale di Bari, Sez. concorsuale, 14 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Giuseppe Rana.
Concordato minore in continuità – Formazione delle classi – Accorpamento in una stessa di crediti di grado diverso per i quali sia prevista la stessa falcidia – Ammissibilità – Condizioni necessarie
Concordato minore – Presenza di crediti che beneficiano di garanzia pubblica – Necessaria costituzione di un fondo volto a fronteggiare un’eventuale escussione garanzia pubblica –Ammontare sufficiente.
Piano di concordato minore – Previsione della costituzione di un fondo rischi volto espressamente ad assorbire scostamenti e sopravvenienza non previsti - Presenza di una contestazione concernente l’avvenuta sottostima di un credito – Asserito abbattimento nel piano di un importo non eccedente quanto stanziato nel fondo – Esclusione del verificarsi di una qualche ripercussione in termini negativi.
Circa la corretta formazione delle classi in sede di concordato minore in continuità, per prevalente orientamento si deve ritenere che non sia escluso l’accorpamento di crediti di grado diverso aventi la stessa falcidia, laddove il trattamento sia omogeneo intrarango e più favorevole rispetto ai gradi inferiori, in quanto realizza la par condicio creditorum in chiave relativa e rispetta la logica distributiva della RPR sul valore eccedente quello di liquidazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Nel concordato minore in continuità, dal momento che l’art. 74, comma 4, C.C.I. richiama per quanto non previsto le diposizioni del capo III di quello stesso titolo in quanto compatibili, si deve ritenere, alla luce della previsione dell’art. 87, comma 1, lett. p-bis), C.C.I, che impone esclusivamente la predisposizione di un fondo destinato a fronteggiare l’eventuale escussione di garanzie pubbliche senza tuttavia stabilire un obbligo di accantonamento integrale del credito garantito, sia sufficiente che in presenza sia predisposto un fondo destinato a fronteggiare l’eventuale escussione di dette garanzie, senza che sia necessario un accantonamento integrale del credito garantito, che risulti sufficiente che l’ammontare del fondo in questione. Sia commisurato alla legittima e ammissibile misura di soddisfazione (i.e. “nei limiti”) che la proposta prevede per tale categoria di crediti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Laddove il piano di concordato minore preveda la costituzione di un fondo rischi volto espressamente ad assorbire scostamenti e sopravvenienza non previsti, si deve ritenere che, in presenza di una contestazione concernente l’asserita sottostima di un credito (nello specifico quello dell’Agenzia delle Entrate), quel piano rimarrà integralmente sostenibile e immune da effetti pregiudizievoli quantomeno fintanto che tale aumento non ecceda complessivamente l’importo stanziato in quel fondo (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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