Tribunale di Roma – Composizione negoziata: natura del controllo che il Tribunale deve eseguire ai fini del rilascio, nel corso della procedura, dell’autorizzazione all’esecuzione di un accordo transattivo fiscale come concluso.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 07 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giorgio Jachia.
Composizione negoziata - Intervenuta conclusione di un accordo transattivo tra imprenditore e Agenzie fiscali – Autorizzazione del tribunale a che venga eseguito – Natura e limiti della verifica che a tal fine dalla A.G. deve essere effettuata.
In materia di composizione negoziata ai fini del rilascio da parte del Tribunale dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 23, comma 2 bis, C.C.I., all’esecuzione dell’accordo transattivo fiscale concluso dall’imprenditore con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, come prevedente uno stralcio della situazione debitoria, si deve ritenere che il controllo che l’autorità giudiziaria deve eseguire non si limiti ad un vaglio formale, ma comprenda la verifica della regolarità della documentazione, della falcidiabilità dei crediti e dell’idoneità dell’attestazione a supportare un consenso consapevole da parte di dette Agenzie, verifica come consistente, dapprima, in un’effettiva disamina della completezza e della veridicità della relazione per quanto concerne i dati aziendali e del suo essere stata redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato e, successivamente, dell’esservi stata una comparazione concreta e realistica tra quanto l’Erario potrebbe conseguire in esecuzione dell’accordo transattivo e quanto potrebbe conseguire nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale. Non compete viceversa a Tribunale di verificare l’idoneità della relazione attestativa a dimostrare la convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale in quanto ex art. 23, comma 2 bis, C.C.I.: 1) è chiesta all’A.G. una valutazione ascrivibile alla volontaria giurisdizione e non alla cognizione; 2) non è richiesto di accertare l’attendibilità dei giudizi dell’attestatore; 3) né di accertare se sussistano soluzioni di continuità nel procedimento di formazione del consenso dell’Amministrazione finanziaria. (Pierluigi Ferrin i- Riproduzione riservata)
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