Tribunale di Lecce – Liquidazione giudiziale: non va ammessa al passivo la banca che nel concedere alla società, poi assoggettata a quella procedura, un finanziamento con garanzia pubblica non abbia assolto ai suoi doveri professionali

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Data di riferimento: 
27/01/2026

Tribunale Ordinario di Lecce, Sez. III civ., 27 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Pres. (in un caso anche Estensore) Italo Mirko Di Pasquale, Rel. Annnafrancesca Capone, Giud. Antonio Barbetta.

Liquidazione giudiziale di società già beneficiaria di un finanziamento con garanzia pubblica – Banca erogatrice – Mancato rispetto ai suoi obblighi professionali di verifica del merito creditizio – Istanza della stessa di insinuazione al passivo del credito non coperto da garanzia – Rigetto per nullità assoluta del contratto - Liquidazione giudiziale opposta - Domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle rate scadute e pagate – Inammissibilità – Possibilità della sola proposizione di un’impugnazione incidentale volta a contestare l’ammissione – Fondamento.

Laddove una Banca, in occasione della concessione di un finanziamento con garanzia pubblica, come rilasciata dal Fondo per le piccole e medie imprese, alla società nei cui confronti sia stata poi pronunciata la liquidazione giudiziale, si sia limitata a condurre un’istruttoria acritica, passiva, inadeguata e contraria ai principi di diligenza imposti all’operatore qualificato, si deve ritenere che la concessione del credito costituisca una grave negligenza professionale, nonché un abuso tale da determinare, anche se assistito appunto da garanzia pubblica, la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto per inefficacia radicale del rapporto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative, comportanteirripetibilità ex art. 2035 c.c. della prestazione eseguita in funzione contraria al buon costume e rigetto della conseguente domanda di insinuazione al passivo per la parte di credito non coperta da garanzia. Ciò vieppiù laddove la Banca risulti essere venuta meno non solo agli obblighi sulla stessa gravanti nella fase antecedente all’erogazione (verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia, della coerenza economico-finanziaria della domanda) bensì anche al successivo dovere di monitoraggio volto alla sorveglianza in merito al corretto impiego delle somme erogate ed alla conseguente eventuale attivazione di misure correttive volte ad avviare le procedure di revoca della garanzia. [nello specifico il Tribunale ha pertanto respinto l’opposizione proposta avverso la mancata ammissione al passivo del credito vantato dalla banca, come intentata per suo conto da parte della cessionaria di quello stesso, ma ha altresì, contestualmente, dichiarato inammissibile la tradizionale domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle rate scadute e pagate in relazione a quel finanziamento, per la parte non coperta dalla garanzia dello Stato, proposta dalla Liquidazione giudiziale opposta, ciò in quanto in quel contesto risulta consentita,nei limiti delle conclusioni già rassegnate in sede di verifica del passivo, solo l’impugnazione incidentale ex art.206, comma 4, C.C.I. volta a contestare l’ammissione di un credito, ciò in ragione del fatto che il decreto che definisce il procedimento di opposizione allo stato passivo è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 207, comma 14, C.C.I. mentre la sentenza che definisce un giudizio ordinario è soggetta all’appello. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34357/CrisiImpresa?Finanziamenti-assistiti-da-garanzia-pubblica-e-merito-creditizio%3A-nullit%C3%A0-assoluta%2C-%E2%80%9Csoluti-retentio%E2%80%9D-e-limiti-dell%E2%80%99opposizione-allo-stato-passivo---1

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https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34359/CrisiImpresa?Finanziamenti-assistiti-da-garanzia-pubblica-e-merito-creditizio%3A-nullit%C3%A0-assoluta%2C-%E2%80%9Csoluti-retentio%E2%80%9D-e-limiti-dell%E2%80%99opposizione-allo-stato-passivo---3

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294; Corte di Cassazione, Sez. III., 18 gennaio 2023, n. 1387 https://www.unijuris.it/node/6758 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2021, n. 18610 https://www.unijuris.it/node/5749].

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