Corte di Cassazione (23726/2026) – Liquidazione coatta amministrativa: non può essere convertito in denaro e insinuato al passivo il diritto a prestazioni future non più svolgibili dal soggetto ammesso alla procedura.

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Data di riferimento: 
21/07/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 23726, 21 luglio 2026 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione coatta amministrativa – Domanda di insinuazione al passivo - Conversione in denaro del diritto del richiedente allo svolgimento di prestazioni future a suo favore – Impossibilità per il soggetto ammesso alla procedura di svolgerle – Mancata ammissione – Fondamento.

In tema di fallimento, non rientra tra i crediti non pecuniari e non scaduti, ammissibili al passivo ex art. 59 L. fall. (ora art. 158, comma 1, CCII), il diritto a ricevere prestazioni future che l'imprenditore non può più rendere in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento.  (Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte ha precisato che una interpretazione estensiva dell’art.59 L.F., quale quella proposta dal ricorrente che vorrebbe essere convertito in denaro il futuro diritto a ricevere determinate prestazioni che l’imprenditore obbligato non potrà più rendere, non può trovare fondamento nemmeno dal confronto con il successivo art. 60 L.F., che regola l’ammissione al passivo dei crediti dei titolari di rendita perpetua o vitalizia]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-21-luglio-2026-n-23726-pres-terrusi-est-zuliani

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35232/CrisiImpresa?Ammissibilit%C3%A0-al-passivo-ex-art.-59-l.-fall.-del-credito-non-pecuniario-e-non-scaduto 

[Cfr in particolare in questa rivista: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2026, n. 18396 - https://www.unijuris.it/node/9245 ove si afferma che laddove il fallito allorché in bonis sia stato condannato ad un facere, il creditore di quella prestazione ha diritto ad insinuarsi al passivo per il controvalore pecuniario. In pratica quando il titolo giudiziale contenente l'obbligo di facere era già divenuto definitivo prima del fallimento, la prestazione deve essere convertita nel suo controvalore monetario ai fini dell'insinuazione al passivo. Questo precedente è particolarmente utile per cogliere la distinzione operata dalla Cassazione n. 23726/2026:

  1. obbligazione di facere già sorta prima del fallimento → può essere ammesso al passivo il relativo controvalore pecuniario (Cass. n. 18396/2026);

  2. prestazione futura, dalla quale non è ancora sorto un credito alla data del fallimento → non è ammissibile l'insinuazione per il suo controvalore (Cass. n. 23726/2026).

Con riferimento, invece, ad una ipotesi diversa da quella di cui trattasi, in tema di rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti sui crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione., Sez. 1, 19 febbraio 2024, n. 4403 https://www.unijuris.it/node/7674].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: