Corte di Cassazione (18396/2026) – Fallimento: laddove il fallito allorché in bonis sia stato condannato ad un facere, il creditore di quella prestazione ha diritto ad insinuarsi al passivo per il controvalore pecuniario.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2026, n. 18396 - Pres. Alberto Pazzi, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Titolo giudiziale divenuto anteriormente definitivo - Obbligazione di facere di cui è inibita l’esecuzione in corso di procedura – Necessaria conversione in denaro di quella prestazione – Controvalore da insinuarsi al passivo.
Ai sensi degli artt. 51 e 59 L. fall., la prestazione di una obbligazione di facere, portata da un titolo giudiziale divenuto definitivo (nella specie, sentenza di condanna della società poi dichiarata fallita all’arretramento di un edificio per violazione della normativa sulle distanze), deve essere insinuata al passivo fallimentare per il controvalore pecuniario del predetto obbligo al momento della dichiarazione di fallimento, controvalore calcolato sulla base delle spese da sostenersi per l’esecuzione delle operazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo rimasto non eseguito. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
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