Corte di Cassazione – Concordato con cessione dei beni: diritto del C. G. e del liquidatore a separato compenso laddove le due funzioni, seppure tra loro incompatibili, siano state svolte dallo stesso soggetto.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 10/10/2016 - 10:49Corte di Cassazione, Sez. I, 07 marzo 2016, n. 4458 - Pres. Ceccherini - Est. Ragonesi.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Incarico di commissario giudiziale e liquidatore – Conferimento allo stessa persona – Conflitto di interessi - Sussistenza.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Incarico di commissario giudiziale e liquidatore – Conferimento allo stessa persona – Svolgimento delle attività - Diritto a duplice autonoma retribuzione.
Collide con il requisito che il liquidatore sia immune da conflitto, anche potenziale, di interessi, di cui al combinato disposto degli artt. 182, secondo comma e 28, secondo comma L.F., la nomina a liquidatore nell’ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni della stessa persona già in carica quale commissario giudiziale, in quanto tale seconda diversa funzione comporta, ai sensi dell’art. 185, primo comma, L.F., il compito di sorvegliare che l’attività gestoria si svolga secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve ritenersi che qualora, nonostante l’incompatibilità tra le due funzioni ontologicamente tra loro distinte, sia stato nominato, senza che ci si stata contestazione, liquidatore di un concordato con cessione dei beni lo stesso soggetto già in carica come commissario giudiziale, e tale seconda attività sia stata da lui conseguentemente svolta, non possa negarsi al liquidatore un autonomo separato compenso rispetto a quello già conseguito quale commissario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14468.pdf [1]