Corte di Cassazione (5279/2024) – Condizioni di opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo munito di visto di esecutorietà nel caso di domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 18/03/2024 - 16:27Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2024, n. 5279, Pres. Ferro, Est. Vella
FALLIMENTO – Domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile – Conseguente dichiarazione di fallimento – Opponibilità del decreto ingiuntivo munito di visto di esecutorietà – Anteriorità al fallimento – Sufficienza – Anteriorità alla domanda di concordato – Necessità – Esclusione.
Qualora la domanda di concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6, L. fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 L. fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, ai fini dell’opponibilità a quest’ultimo del decreto ingiuntivo, il visto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., è sufficiente sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, non occorrendo preceda, pur a fronte della consecutio, la domanda di concordato. Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-febbraio-2024-n-5279-pres-ferro-est-vella [1]
[Cfr in questa rivista: Cass., Sez. 1, 23 novembre 2022, n. 34474 -https://www.unijuris.it/node/6618 [4],con ulteriori richiami giurisprudenziali]