Corte di Cassazione (34474/2022) – Legittimità costituzionale degli art. 45 L. fall. e art. 647 c.p.c. nella parte in cui postulano l’inopponibilità allo stato passivo del decreto ingiuntivo privo della clausola di esecutorietà.

Cass., Sez. 1, 23 novembre 2022, n. 34474, Pres. Ferro, Est. Amatore
STATO PASSIVO – Questione di legittimità costituzionale degli art. 45 L. fall. e art. 647 c.p.c. nella parte in cui postulano l’inopponibilità allo stato passivo del decreto ingiuntivo privo della clausola di esecutorietà – Manifesta infondatezza – Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 45 L. fall. e art. 647 c.p.c. – formulata in riferimento agli art. 3 e art. 24 Cost. – nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendo detta interpretazione coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivo a garantire, anche attraverso l’appendice oppositiva ex art. 98 L. fall., la pienezza del contraddittorio processuale e dell’esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato. Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-novembre-2022-n-34474-pres-ferro-est-amatore
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28472/CrisiImpresa?La-Cassazione-d....
[con riferimento al principio già precedentemente espresso più volte dalla Corte e nell'occasione da ultimo ribadito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 settembre 2018 n. 22220 https://www.unijuris.it/node/4345]