Corte di Cassazione (1360/2026) – Concordato semplificato: considerazioni in tema di partecipazione del P. M. all’udienza di ammissione e in tema di necessità del deposito da parte del ricorrente degli ultimi tre bilanci.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 07/09/2026 - 15:45Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 gennaio 2026, n. 1360 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Istanza di accesso a concordato semplificato – Udienza fissata per decidere dell’ammissione alla procedura.–Partecipazione del P.M. come regolarmente notiziato – Rassegnazione da parte di questi di conclusioni orali - Rilevanza - Analogia col concordato preventivo – Conseguenze legate in particolare al mancato deposito da parte del ricorrente degli ultimi tra bilanci - Soluzioni alternative – Presupposti per poterle considerare equipollenti.
Anche in tema di concordato semplificato il P.M. deve essere notiziato della proposta, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, che si realizza ordinariamente - nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti - mediante presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, così rassegnando le proprie conclusioni orali, come avviene di regola negli ordinari procedimenti civili e secondo quanto previsto nella sequenza procedimentale propria del concordato preventivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato il provvedimento della corte d’appello che, in riforma rispetto alla decisione di prime cure, ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria su conforme parere del P.M., stante il mancato deposito dei bilanci e l'assenza di garanzie a supporto dell'effettiva erogazione di finanza esterna destinata ai creditori chirografari). (Massima ufficiale) [con riferimento alla possibilità che il deposito degli ultimi tre bilanci potesse essere anche in sede di domanda di accesso al concordato semplificato essere sostituito da documentazione equipollente che rappresentasse la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della proponente, la Corte ha escluso che nello specifico una tale alternatività documentale risultasse riscontrabile in quanto la doglianza della ricorrente sul punto conteneva solo un generico riferimento a «documenti contabili depositati » da considerarsi sostitutivi del bilancio, senza che nel corpo del motivo, in violazione del principio di autosufficienza di cui agli artt. 366, comma 1, n.6 e 369 , comma 1 , nr 4 c.p.c., fosse specificato in quale sede processuale tale allegazione era stata effettuata e fosse stato riportato il contenuto della documentazione contabile al fine di rendere possibile la verifica della sua equiparazione al bilancio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento all’ istanza di fallimento del pubblico ministero come verbalizzata in sede di udienza ex art. 162, secondo comma, L.F. quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407 [2]; quanto al fatto che ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva il debitore possa, in luogo dell'ultimo bilancio non ancora redatto, depositare una relazione patrimoniale aggiornata: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2022, n. 6054 https://www.unijuris.it/node/6129 [3]].
