Tribunale di Verona – Concordato in continuità indiretta prevedente la cessione dell’azienda: doveroso rispetto del principio di competitività. Necessaria strutturazione della proposta in presenza di crediti bancari garantiti da MCC.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 08/09/2026 - 11:38Tribunale di Verona, Sez. II civ., 02 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel Luigi Pagliuca, Giud. Pier Paolo Lanni.
Concordato in continuità indiretta – Previsione della cessione dell’azienda – Predisposizione del piano in guisa che ciò avvenga a favore di un’affittuaria come già individuata – Inammissibilità perché ciò comporterebbe violazione del principio di competitività.
Proposta di concordato preventivo - Presenza di crediti assistiti da garanzia MCC – Modalità di classamento della banca garantita e dell’istituto garante - Ipotesi di intervenuta o non intercorsa escussione della garanzia.
Deve considerarsi inammissibile un piano di concordato in continuità indiretta che preveda l’affitto dell’azienda ad una newco ed il trasferimento della stessa a quella trascorso un certo numero di anni, laddove risulti strutturato dalla ricorrente in modo tale da garantire – di fatto – il trasferimento dei beni aziendali solo a favore della newco, escludendo, la possibilità di effettiva appetibilità e contendibilità del compendio aziendale, in contrasto con le finalità di trasparenza, apertura al mercato e massimizzazione del realizzo a vantaggio dei creditori che devono essere necessariamente perseguite nella predisposizione di un piano concordatario, costituendo ormai quello di competitività un principio fondamentale delle procedure concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nella proposta di concordato preventivo, in presenza di crediti bancari garantiti da MCC con garanzia non ancora escussa, se per un verso è corretto costituire l’apposito fondo rischi di cui all’art. 87, primo comma, lett. p.bis), C.C.I. a favore di MCC (che, pertanto, in mancanza di escussione non deve essere chiamata a votare) e considerare nella proposta solo il credito della banca al chirografo, per altro verso va previsto il pagamento (nella misura proposta per i chirografari) della banca in relazione all’intero credito (es: 100) e non solo per la parte (es: 20%) non coperta dalla garanzia statale. Inoltre, giusto il disposto dell’art. 85, comma 2, C.C.I. (come prevedente, tra ipotesi contemplate, in particolare il classamento obbligatorio dei creditori titolari di garanzie fornite da terzi), deve ritenersi necessaria la inclusione del credito della banca (es: 100 in totale) in due distinte classi, l’una per importo corrispondente alla parte garantita da MCC (es: 80) e l’altra per la parte priva di garanzia (es: 20). Inoltre ancora, per il caso in cui – prima del voto – dovesse avvenire l’escussione di MCC e il pagamento della banca garantita, poiché ciò comporterebbe la necessità di ammettere al voto MCC (per l’intero importo versato alla banca: es 80), oltre che la banca (a questo punto solo per la parte non coperta dalla garanzia: es 20), e opportuna la formazione – da subito – di classi virtuali comprendenti il credito di regresso di MCC sulla base delle quali questa (in luogo della banca, per la parte soddisfatta a seguito della escussione della garanzia) dovrebbe essere ammessa al voto. E nel caso in cui il credito di regresso di MCC non possa (come nella fattispecie) essere soddisfatto per intero rispettando l’ordine delle prelazioni nella distribuzione del valore di liquidazione, giusto il disposto dell’art. 109, comma. 5, ultima parte C.C.I. dovranno essere allora formate due classi virtuali per MCC, l’una comprendente la parte di credito capiente e l’altra relativa alla parte di credito incapiente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
