Tribunale di Milano - Composizione negoziata: non può trovare accoglimento l’istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad ottenere il rilascio del DURC in assenza di regolarità contributiva.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 24/09/2026 - 10:22Tribunale di Milano, Sez. II civ., 27 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Vincenza Agnese.
Composizione negoziata – Irregolarità contributiva - Istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad ottenere il rilascio del Durc – Inaccoglibilità - Ragione sottostante – Differenza rispetto al concordato preventivo - Possibilità a determinare condizioni di procedere al pagamento del debito pregresso.
In materia di composizione negoziata, non può trovare accoglimento l’stanza di riconoscimento della misura cautelare volta a che sia disposto il rilascio del Durc pur in assenza di regolarità contributiva, ciò in quanto la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e, ai sensi dell’art. 18, comma 3, C.C.I., nell’ambito della stessa non sono, a differenza di quanto avviene in sede di concordato preventivo ex art. 100 C.C.I, inibiti i pagamenti di debiti anteriori e il rilascio di quel documento diviene possibile, pur in una situazione di quel tipo, ai sensi degli art. 3 e 5 del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015. Ne consegue che, non ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di divieto di legge di pagamento dei debiti previdenziali pregressi all’accesso alla composizione negoziata, la sanatoria dell’esposizione debitoria nei confronti dell’INPS, ostativa al rilascio del DURC, potrà intervenire mediante pagamento del debito contributivo pregresso, se coerente rispetto al piano di risanamento prospettato ovvero, in alternativa, dandone informazione all’esperto ai fini delle verifiche di cui all’art. 21 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-27-febbraio-2026-est-agnese [2]
[Cfr anche in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. II civ., 24 gennaio 2025 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/8599 [3], Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 19 giugno 2024 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/8355 [4] .]
