Tribunale di Roma – Cram down previdenziale: presupposti per l’omologazione forzosa della transazione contributiva.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 21/10/2026 - 10:46Tribunale di Roma, Sez. XIV civile e concorsuale, 23 giugno 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Giorgio Jachia, Giud. Daniela Cavaliere e Francesco Cottone.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Transazione fiscale e contributiva – Mancata adesione dell’INPS – Cram down previdenziale – Presupposti – Continuità aziendale – Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale – Soglia minima di soddisfacimento – Omologazione forzosa.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 63, comma 4, CCII, è ammissibile l’omologazione forzosa della transazione contributiva proposta all’INPS, nonostante il dissenso dell’ente previdenziale, qualora ricorrano congiuntamente i presupposti previsti dalla disposizione, e segnatamente la natura non liquidatoria dell’accordo, l’adesione di creditori rappresentanti almeno un quarto dell’indebitamento complessivo, la non deteriorità del trattamento riservato all’ente rispetto a quello conseguibile nell’alternativa della liquidazione giudiziale e il soddisfacimento del credito previdenziale in misura almeno pari al 50% del suo ammontare, al netto di sanzioni e interessi, oltre all’insussistenza delle cause ostative previste dalla legge. Ai fini della valutazione della convenienza dell’alternativa liquidatoria, il confronto non può essere fondato, di regola, sulla mera contrapposizione tra la continuità aziendale prevista dal piano e la liquidazione atomistica dei beni, dovendosi considerare che anche nella liquidazione giudiziale può proseguire l’attività d’impresa. La comparazione deve tuttavia essere condotta alla luce delle caratteristiche concrete dell’azienda, della realizzabilità dell’attivo, dei costi prededucibili e delle cause di prelazione, nonché delle effettive possibilità di prosecuzione dell’attività nella procedura liquidatoria. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti per l’omologazione forzosa, valorizzando il trattamento offerto all’INPS, pari a euro 1.553.432,79, corrispondente a circa il 65% del credito contributivo in linea capitale, rispetto al soddisfacimento stimato in euro 1.306.908,25 nell’ipotesi di liquidazione giudiziale, e ha conseguentemente omologato l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-23-giugno-2026-pres-est-jachia [1]
Commento
La pronuncia si inserisce nell’orientamento che riconosce al cram down fiscale e previdenziale una funzione di superamento del dissenso dell’ente pubblico, purché siano rigorosamente rispettate le condizioni stabilite dal legislatore. La decisione assume particolare rilievo per il metodo di valutazione dell’alternativa liquidatoria: il Tribunale esclude che la comparazione possa risolversi automaticamente nel confronto tra la continuità aziendale prevista dal piano e il realizzo atomistico dei beni, richiedendo invece una stima concreta e tecnicamente motivata delle prospettive di soddisfacimento del creditore pubblico. Nel caso esaminato, la continuità dell’attività, la presenza di un contratto pluriennale con il principale cliente e la difficoltà di valorizzare autonomamente le immobilizzazioni immateriali in sede liquidatoria hanno concorso a giustificare il giudizio di convenienza. Il cram down previdenziale è stato pertanto ammesso sulla base di una verifica congiunta dei requisiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 63, comma 4, CCII, senza che il dissenso dell’INPS potesse costituire, di per sé, un ostacolo all’omologazione.
