Corte di Cassazione (5937/2026) – Concordato preventivo: il reclamo contro l’omologazione spetta alle parti formali del giudizio, salvo vizi procedurali impeditivi.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 21/10/2026 - 17:18Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5937 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Concordato preventivo – Avvenuta omologazione - Proposizione di un reclamo – Legittimazione da riconoscersi alla sole parti che abbiano partecipato al giudizio – Eccezione limitata al solo caso che la partecipazione sia stata loro inibita da un vizio procedurale.
In tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 51, primo comma, CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione spetta solo alle parti «formali» che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione. (Principio di diritto) [detto articolo differenzia il regime impugnatorio, come ristretto alle sole parti, dell’omologazione come avvenuto con riferimento a quel procedimento, come anche al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e agli accordi di ristrutturazione, da quello relativo all’apertura della liquidazione giudiziale ove, al contrario la legittimazione è estesa anche a “qualunque interessato”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di soggetti legittimati alla proposizione del reclamo avverso l’avvenuta omologazione di un concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 novembre 2021, n. 32248 https://www.unijuris.it/node/6055 [2] e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 febbraio 2016, n. 3954 https://www.unijuris.it/node/3930 [3]].
Commento
La pronuncia consolida, nel vigore del Codice della crisi, un orientamento già formatosi sotto la legge fallimentare: il mero interesse sostanziale del creditore a contestare l’omologazione non è sufficiente a conferirgli la legittimazione al reclamo. Occorre che il creditore abbia partecipato formalmente al giudizio, normalmente attraverso la proposizione dell’opposizione e la costituzione in giudizio.
La regola trova fondamento nella formulazione dell’art. 51 CCII, che riserva alle «parti» il reclamo contro la sentenza di omologazione, mentre riconosce la legittimazione di «qualunque interessato» contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. La distinzione normativa impedisce di estendere indiscriminatamente la legittimazione all’impugnazione a tutti i soggetti che possano vantare un interesse economico alla decisione.
Resta ferma l’eccezione per il creditore che denunci un vizio procedurale che gli abbia concretamente impedito di partecipare al giudizio: in tale situazione, negargli la possibilità di reclamare significherebbe precludergli la tutela proprio a causa dell’irregolarità denunciata.
Il principio assume particolare rilievo per i creditori pubblici, compresa l’Agenzia delle Entrate, anche nei concordati in continuità aziendale omologati mediante ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII. La natura pubblica del credito e il dissenso rispetto alla proposta non dispensano, infatti, dall’osservanza delle regole processuali sulla partecipazione al giudizio di omologazione.
In definitiva, la decisione valorizza la tempestiva attivazione del creditore nella fase di omologazione quale presupposto per l’eventuale impugnazione successiva, senza tuttavia escludere la tutela eccezionale in presenza di impedimenti procedurali illegittimi.
