Tribunale di Torino - Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa: potere rappresentativo dei sottoscrittori dell’accordo, termine per proporre opposizione, compiti del commissario, percentuali di adesione necessarie.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 30/10/2026 - 10:19Tribunale di Torino, Sez. Procedure Concorsuali, 06 agosto 2026 – Pres. Enrico Astuni, Rel. Carlotta Pittaluga, Giud. Stefano Miglietta.
Accordi di ristrutturazione - Adesione del creditore – Necessaria sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto sottoscrittore - Rilevabilità d’ufficio di un eventuale difetto – Possibilità di una successiva ratifica – Adesione in mancanza non riscontrabile.
Accordi di ristrutturazione – Istanza di omologazione – Necessaria pubblicazione nel registro delle imprese di domanda e accordi - Termine per l’opposizione – Decorrenza dal momento in cui entrambi quei documenti risultano iscritti.
Accordi di ristrutturazione – Istanza di omologazione – Nomina facoltativa di un commissario giudiziale – Necessità, nel caso abbia luogo, della definizione dei poteri riconosciutigli e dei compiti affidatigli.
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Derivazione di quella procedura da una precedente composizione negoziata – Percentuale di adesione richiesta all’interno delle singole categorie a fini di possibile estensione degli effetti nei confronti dei non aderenti – Preupposti perché venga ridotta dal 75 al 60%.
Ai fini del computo delle adesioni agli accordi di ristrutturazione, il difetto del potere rappresentativo in capo a chi abbia sottoscritto l’accordo per conto di un creditore è rilevabile d’ufficio dal giudice. In mancanza di prova dei poteri, il creditore, salvo che intervenga successiva ratifica, non può essere considerato aderente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ad una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, diversamente da come potrebbe pensarsi dalla lettura del solo art. 48, quarto comma, C.C.I. che fa riferimento alla sola iscrizione della domanda, risulta necessaria la pubblicazione nel registro delle imprese, come previsto dall’art. 40, quarto comma, C.C.I., non solo di quella ma anche degli accordi che ne costituiscono l'oggetto, stante che diversamente i soggetti legittimati a proporre opposizione, cui ai sensi del quarto comma dell’art 48 è a tal fine riconosciuto un termine di trenta giorni per promuoverla, non hanno modo di valutarne il contenuto e la convenienza o meno del trattamento ad essi riservato rispetto ad altri creditori concorrenti. Ne consegue che quel termine deve intendersi decorrere dall’avvenuta pubblicazione di tutti quei documenti, onde nel caso si verifichi uno scostamento tra i due eventi lo stesso verrà valutato con riferimento al secondo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell’art. 40, quarto comma C.C.I. la nomina di un commissario giudiziale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione non risulta necessaria, pur tuttavia laddove il tribunale decida ugualmente di addivenirvi deve necessariamente delineare i poteri di verifica che allo stesso vengono riconosciuti e specificare i singoli punti che dovranno essere oggetto della di lui indagine. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di accordi ad efficacia estesa che derivino da una precedente composizione negoziata della crisi, al fine dell’estensione degli stessi ai non aderenti che appartengano ad una medesima categoria, come caratterizzata dalla omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, laddove il deposito della domanda di omologazione abbia luogo entro sessanta giorni dalla relazione ex art. 17, ottavo comma, C.C.I. dell’esperto, la percentuale minima di adesione da parte dei creditori aderenti richiesta dall’art. 61, secondo comma, lettera c), C.C.I. viene ridotta, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, lettera b) C.C.I., come modificato dal D. Lgs 136/2024, dal 75 % al 60% dei crediti aderenti appartenenti a ciascuna categoria, ciò anche se l’avvenuto raggiungimento degli accordi non risulti da tale relazione (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e di iniziative e attività di controllo demandato all’organo giudicante, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2026, n. 2817 https://www.unijuris.it/node/9103 [2]; con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale Roma, 31 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7345 [3]].
Commento
La pronuncia del Tribunale di Torino offre un'articolata ricostruzione dei presupposti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, valorizzando il necessario equilibrio tra l'esigenza di favorire il risanamento dell'impresa e quella di garantire un'adeguata tutela dei creditori non aderenti. Particolare rilievo assumono, da un lato, l'affermazione secondo cui il termine per proporre opposizione decorre soltanto dall'avvenuta pubblicazione anche degli accordi nel Registro delle imprese e, dall'altro, l'applicazione della riduzione al sessanta per cento della soglia di adesione prevista dall'art. 23, comma 2, lett. b), CCII, in conseguenza del tempestivo accesso all'omologazione all'esito della composizione negoziata. La decisione conferma inoltre la centralità del controllo giudiziale sull'effettività delle adesioni, sull'omogeneità delle categorie e sulla convenienza del trattamento riservato ai creditori non aderenti rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando il ruolo del commissario giudiziale quale strumento di approfondimento istruttorio anche in presenza dell'attestazione del professionista indipendente.
