Corte di Cassazione (2817/2026) – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: considerazioni in tema di iniziative dell’organo giudicante, di controllo ad esso demandato, in particolare circa la formazione delle categorie di creditori.

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Data di riferimento: 
08/02/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2026, n. 2817 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Nomina del commissario giudiziale - Compito di riferire su ogni aspetto – Non verificarsi di preclusioni per le attestazioni del professionista indipendente – Rilevanza del di lui parere al fine delle decisioni che l’organo giudiziale è chiamato ad assumere in fase di omologazione.

Accordi di ristrutturazione in generale – Omologazione - Necessaria verifica in merito alla effettiva conclusione degli stessi – Rilevanza di tale accertamento in particolare nel caso abbiano efficacia estesa – Ragione sottostante.

Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa – Categorie di creditori – Formazione obbligatoriamente caratterizzata da omogeneità di posizione giuridica e interessi economici dei crediti come raggruppati – Analogia col concordato preventivo – Finalità sottesa a tale necessità.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, ex art. 61 CCII, il tribunale può conferire al commissario giudiziale, nominato ai sensi dell'art. 40, comma 4, CCII, il compito di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione sulla domanda di omologazione, senza preclusione di quelli che sono oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, poiché l'art. 48, comma 4, CCII, impone all'organo giudicante di decidere - all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed assunti gli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio - dopo aver "sentito il commissario giudiziale". (Massima Ufficiale)

La conclusione degli accordi di ristrutturazione, quale fatto costitutivo della domanda di omologazione, deve necessariamente sussistere per intero e non può essere provata “a campione”, ciò in quanto spetta al giudice di merito stabilire le modalità di verifica dell’effettiva conclusione dell’accordo tra debitore e creditori, fermo restando che proprio il “consenso effettivo” ai fini del calcolo delle maggioranze richieste dalla legge, costituisce l’elemento indispensabile per la migrazione dell’istituto dalla negozialità “pura” pura ad una negozialità “procedimentalizzata”, assoggettata all’omologazione della autorità giudiziale. E ciò vale ancor più negli accordi a efficacia estesa, ove il dissenso dei non aderenti è superabile in via indiretta, attraverso valutazioni officiose di tipo comparativo che assumono valenza sostitutiva della stessa (mancata) adesione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’istituto degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 C.C.I. pur appartenendo allo stesso “genus” di quello degli accordi ordinari presenta delle peculiarità che lo rendono più contiguo rispetto al diverso istituto del concordato preventivo, in quanto contempla la possibilità che similmente a quanto disposto dall’art. 117, comma 1, C.C.I. gli accordi siano vincolanti, a determinate condizioni, anche per i creditori non aderenti (altrimenti destinati a rimanervi estranei, e perciò a conseguire il pagamento integrale, nei termini di cui all’art, 57, comma 3, C.C.I.) , tanto che, in loro favore, l’art. 59, comma 2, C.C.I., con identica espressione testuale, conserva «impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Tra dette condizioni è in particolare essenziale quella secondo la quale costituisce un presupposto necessario previsto dall’art. 61, comma 1, C.C.I. per l’operatività di quello strumento la formazione, in analogia ai criteri elaborati in tema di “classi” nel concordato preventivo, anche di “categorie” in cui i creditori non aderenti possono venir inclusi assieme agli aderenti, a condizione però che risultino costituite non “ad libitum”, ma caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica e interessi economici dei crediti come raggruppati, ciò allo scopo che risulti rispettato il criterio organizzativo che consente che l’adesione da parte di almeno il settantacinque per cento dei creditori iscritti in una medesima categoria possa giustificatamente risultare vincolante anche per i non aderenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-8-febbraio-2026-n-2817-pres-ferro-est-vella[queti

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34509/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione-dei-debiti-a-efficacia-estesa-e-criteri-di-formazione-delle-categorie-di-creditori

[questi i principi di diritto affermati al riguardo dalla Corte in quel contesto:

– “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, ex art. 61 CCII, il tribunale che abbia esercitato la facoltà di nominare il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII, può conferire a tale organo il compito di riferire su ogni aspetto rilevante ai fini della decisione sulla domanda di omologazione, senza preclusione di quelli oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, ai sensi dell’art. 57, comma 4, CCII, posto che l’art. 48, comma 4, CCII impone all’organo giudicante di decidere, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed assunti gli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, dopo aver “sentito il commissario giudiziale”;

– “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, l’avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese, contestualmente al deposito in tribunale e con acquisto di efficacia dal giorno della pubblicazione, a norma dell’art. 40, comma 4, CCII, non esclude che il tribunale possa procedere, se del caso anche d’ufficio, alla verifica della effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, nelle forme dovute e sulla base di un giudizio di fatto, come tale non censurabile in Cassazione, trattandosi di un presupposto dello strumento, inquadrabile come elemento ed oggetto necessario della domanda di omologazione”; – “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, la formazione di “categorie” di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici integra un presupposto necessario, espressamente previsto dall’art. 61, comma 1, CCII per l’operatività dello strumento, ben potendosi ricorrere al formante dottrinale e giurisprudenziale in tema di “classi” nel concordato preventivo per la concreta individuazione dei predetti criteri, poiché l’adozione di un diverso lemma attesta semplicemente lo scrupolo del legislatore di mantenere ferma la diversa identità dei due strumenti”].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza