Tribunale di Roma - Accordi di ristrutturazione: ad omologazione avvenuta è possibile introdurre modifiche ma le stesse possono riguardare il piano, mentre non possono incidere sull’accordo già omologato.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV, 15 maggio 2026 – Pres. Giorgio Jachia, Rel. Daniele Cavaliere, Giud. Francesco Cottone.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Modifiche successive all'omologazione – Inammissibilità di quelle concernenti gli accordi raggiunti - Possibilità di quelle sole che introducono modalità mediante le quali realizzare gli impegni assunti – Necessità in tal caso del rinnovo dell’attestazione.
In materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, le modifiche successive all’omologazione come da previsione dell’art. 182 bis, comma 9, L.F (ora, dell’art. 58, comma 2, C.C.I.) possono riguardare solo il piano e non anche agli accordi raggiunti con i creditori, ciò in quanto la norma permette, fermi tali accordi, di modificare solo le modalità attraverso le quali poter onorare gli impegni assunti verso i creditori e per tale ragione prevede il rinnovo dell’attestazione, ma nulla dice quanto alle modifiche agli accordi assunti in precedenza e ciò è chiaro indice che tale eventualità non è contemplata. [nello specifico il Tribunale ha dichiarato inammissibili modifiche quali l’inserimento di debiti tributari ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’accordo omologato, la riduzione della misura degli importi complessivamente dovuti e l’offerta di nuove garanzie]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-15-maggio-2026-pres-jachia-est-cavaliere
[Cfr in questa rivista Corte d'Appello di Ancona, Sez. I civ., 11 luglio 2024 – https://www.unijuris.it/node/8124 la quale ha ritenuto che le modifiche concernenti soltanto elementi accessori dell'accordo non richiedano il rispetto dei presupposti dell'art. 58 CCII. ]
