Tribunale di Pescara – Liquidazione giudiziale: il credito del legale che ha proposto il ricorso per l’apertura della procedura va ammesso al passivo ex art. 2751, n. 2, c.c. con privilegio generale ante grado 1.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 29/04/2026 - 11:27Tribunale di Pescara, 20 novembre 2025 (data dell’esame) – G.D. Federica Colontonio.
Liquidazione giudiziale – Compenso spettante al legale che ha proposto il ricorso per l’apertura di quella procedura – Stato passivo – Ammissione del relativo credito ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con privilegio generale ante 1 grado.
