Tribunale di Milano - Privilegio ICI - ammissibilità
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 03/06/2008 - 19:53Tribunale di Milano, 22 maggio 2008
Tribunale di Milano, 22 maggio 2008
In sede di ammissione al passivo il credito vantato da uno studio legale associato per prestazioni svolte dai propri associati non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (sentenza tratta dal sito del Tribunale di Milano).
Tribunale di Udine, 15.02.2008 - dott.ssa Mimma Grisafi
Corte d'Appello di Milano 22 gennaio 2008
Vanno ammessi al passivo, in via privilegiata, i crediti relativi all'aggio e cioé ai compensi ex art. 17 commi da 1 a 5, Dlgs n. 112/1999 iscritti nei ruoli di cui é causa, mentre vanno esclusi quelli relativi ai così detti diritti esecutivi di cui al successivo comma 6. (Sentenza tratta dal sito on line del Tribunale di Milano)
Il credito azionato in via esclusiva dal professionista, piuttosto che dalla associazione professionale alla quale lo stesso appartiene, va ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
Il credito per IRAP (anteriore al Decreto Legge 159/2007) é assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 4° comma (e non primo comma) del codice civile.
Lo svolgimento in forma associata della professione legale che, se svolta individualmente, avrebbe diritto al privilegio di cui all'art. 2751 bis n.
Deve essere riconosciuto il privilegio al credito per IRAP ed al credito per la TARSU essendo entrambe le fattispecie da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea delle norme richiamate dall'art. 2752 c.c. con la locuzione "legge per la finanza locale".
La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ.
Tribunale di Firenze 28 maggio 2007 – Pres. Rel. R. D’Amora.
Segnalazione dell’Avv. Maria Silvia Zampetti
Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Insussistenza.
Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Natura tributaria dell’imposizione – Continuità con la T.A.R.S.U. - Esclusione.